Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA”
TITOLO I – Costituzione e scopi
Art. 1) È costituita a tempo indeterminato l’associazione culturale denominata “Amici della Biblioteca Universitaria di Padova”.
Art. 2) L’associazione ha sede in Padova, presso la stessa Biblioteca Universitaria in via San Biagio n. 7.
Art. 3) L’Associazione culturale è di natura apolitica e, con esclusione di ogni fine di lucro, può svolgere attività nei seguenti settori: cultura, arte, spettacolo.
Sono compiti dell’associazione:
- operare, in collaborazione con la direzione della Biblioteca, per promuovere la conoscenza delle attività e del patrimonio della biblioteca presso i cittadini e le istituzioni attive nel territorio;
- incrementare la consistenza, la conservazione e la fruizione delle raccolte della biblioteca, favorendo lasciti, donazioni ed elargizioni in suo favore, anche fungendo da tramite; adoperarsi per accrescere le risorse finanziarie della biblioteca;
- realizzare, in accordo e in collaborazione con la direzione della biblioteca e con altre istituzioni, iniziative culturali che promuovano l’immagine della biblioteca e la conoscenza del suo patrimonio e rappresentino un momento di incontro fra studiosi e cittadini;
- favorire l’aggiornamento delle discipline del libro; organizzare visite ad altre biblioteche e istituzioni culturali; promuovere e curare pubblicazioni;
- promuovere ed assumere incarichi tecnici ed organizzativi in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni private per la gestione di attività artistiche e culturali.
TITOLO II – Dei soci
Art. 4) Il numero dei soci è illimitato.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali. La qualifica di Socio dà diritto di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 5) L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dal versamento della quota associativa annua, la quale non è trasmissibile ad altri ed il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà delegare a un proprio membro il compito di valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
A tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l’adesione minima (annuale).
Art. 6) Il socio con la domanda di ammissione all’associazione deve:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima occasione utile.
La decisione del Consiglio è insindacabile e inappellabile.
Art. 7) La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione e morte.
Art. 8) La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo e lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall’annotazione nel libro soci.
Art. 9) Può recedere il socio:
– che ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo;
– che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 10) L’esclusione del socio opererà di diritto quando non adempia al versamento delle quote dopo due richiami.
L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio dal consiglio direttivo quando:
– non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
– in qualunque modo arrechi danni anche morali alla Associazione o fomenti dissidi pregiudizievoli.
Art. 11) Il socio escluso o che per qualche motivo cessi di appartenere all’Associazione non potrà riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Art. 12) I soci dovranno concorrere alle spese dell’Associazione mediante il versamento della quota di iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo potrà richiedere contributi specifici facoltativi necessari allo svolgimento delle diverse iniziative organizzate dall’ente.
TITOLO III – Della gestione dell’Associazione.
Art. 13) L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14) Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Vice Presidente.
Art. 15) L’Assemblea è costituita dai soci.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti della quota sociale.
Ogni socio maggiorenne dispone di un voto singolo e può partecipare all’Assemblea solo personalmente; non può quindi farsi rappresentare.
Art. 16) Organo deliberante dell’Associazione è l’Assemblea dei soci cui spetta:
– determinare le direttive di massima dell’attività associativa;
– esaminare proposte di modifica dello Statuto;
– nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
– esaminare per l’approvazione il bilancio annuale.
Art. 17) L’Assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione, obbligatoriamente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario annuale (bilancio annuale), ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata con avviso esposto nei locali della sede dell’Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; l’annuncio dovrà indicare l’ordine del giorno, nonché la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
In ogni caso l’Assemblea sarà valida, anche se non convocata, quando vi intervengano tutti i soci.
Art. 18) L’assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;
– quando vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione e ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci;
– ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.
L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 19) In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando conforme alle maggioranze richieste dal Codice Civile in materia di associazioni.
Le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei ¾ dei soci.
Art. 20) L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal Vice Presidente.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali assembleari.
Ogni deliberazione e rendiconto annuale approvato dall’assemblea va pubblicato ed esposto presso la sede dell’associazione.
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il direttore della Biblioteca Universitaria di Padova è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, quando sono presenti almeno due membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da qualsiasi consigliere.
Art. 22) Compete al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ogni deliberazione non tassativamente riservata all’Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo l’ammissione e l’eventuale esclusione dei soci.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.
Art. 24) Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ed è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Associazione; previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo può:
– stipulare atti di compravendita, di permuta, di donazione, di divisione, di mutuo, di apertura di credito in conto corrente ed in genere compiere qualsiasi atto od operazione bancaria;
– prestare ed accettare garanzie (reali o personali) e chiedere o prestare l’assenso alla loro cancellazione;
– conferire procure speciali, anche a più affari;
– riscuotere qualsiasi somma, anche a titolo di contributo o sovvenzione, dallo Stato, da enti pubblici e da privati;
– rilasciare quietanze e compiere in genere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione.
TITOLO IV – Del patrimonio e delle quote
Art. 25) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– versamenti delle quote associative (contributi di iscrizione,contributi specifici);
– contributi dello Stato e di enti locali pubblici e privati, società e persone fisiche specificamente destinati agli scopi dell’Associazione;
– beni mobili ed immobili che l’Associazione verrà a possedere;
– ogni altro eventuale introito, liberalità, donazione specificamente destinati agli scopi associativi o a tali scopi riconducibili.
Art. 26) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi di riserve o capitale dell’associazione durante la vita dell’associazione.
Art. 27) La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
TITOLO V Dello scioglimento.
Art. 28) L’Associazione si estingue per deliberazione adottata dall’Assemblea dei soci, con la presenza della maggioranza indicata all’art. 19; il patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad un ente di beneficenza con fini di pubblica utilità.
TITOLO VI- Regime dell’Associazione.
Art. 29) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.